Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 8 dicembre 1951
- 18 marzo 1952, n. 51
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro la legge approvata dall'Assemblea regionale il 7 novembre 1951,
concernente: « Ripartizione della quota di fabbricazione dei fiammieri
Presidente: SCAVONETTI; Estensore :
VASSALLI; P. M.: EULA. - Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana
(AVV. A. C. JEMOLO).
(omissis)
Ritenuto che con la legge regionale in
esame si autorizza l'Assessore per l'industria ed il commercio a provvedere,
entro il limite del 75% del consumo della Regione, alla ripartizione delle
quote di fabbricazione dei fiammiferi tra gli stabilimenti industriali del
ramo esistente, ai sensi di legge, nella Regione, in rapporto alla
potenzialit produttiva dei rispettivi impianti; si stabilisce che il consumo
regionale debba essere calcolato in base al volume della vendita effettuata nella
Regione nell'anno precedente a quello cui si riferisce la ripartizione; si
precisa, infine, che restano ferme le disposizioni delle leggi e dei
regolamenti riguardanti i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria
dello Stato ai fini dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi.
Ritenuto che il Commissario dello Stato ha
formulato in quattro distinti mezzi la censura d'illegittimit costituzionale :
col primo deduce la violazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano, che
riserva allo Stato le imposte di fabbricazione, in quanto la legge, trasferendo
all'Assessore regionale attribuzioni in materia di ripartizione delle quote
di fabbricazione dei fiammiferi che ora spettano al Consorzio industrie
fiammiferi, inciderebbe sull'ordinamento di quel consorzio tra le fabbriche che
fu ordinato dallo Stato proprio ai fini della percezione della imposta di
produzione; col secondo mezzo si deduce la violazione dell'art. 120 della
Costituzione, secondo cui
Ritenuto che la imposta di produzione dei
fiammiferi, istituita una prima volta col decreto legislativo 10 dicembre 1894,
n. 532, dopo essere stata sostituita con un regime di monopolio della industria
dalla legge 31 agosto 1916, n. 1090, fu ripristinato col decreto legge 11 marzo
1923, n. 560, il quale istitu l ordinamento oggi vigente, salve le modificazioni
di carattere secondario e complementare apportate col decreto legislativo 17
aprile 1948, n. 525: per esso, confermata l'assimilazione dei fiammiferi ai
prodotti di monopolio statale, si organizzarono le fabbriche in un consorzio,
denominato «Consorzio industrie fiammiferi, a cui lo Stato affid, mediante
apposita convenzione con esclusiva la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi
in tutto il territorio nazionale; il Consorzio garantisce allo Stato, prestando
congrua cauzione, la esazione della imposta di fabbricazione in base ai
quantitativi di fiammiferi destinati al consumo, estratti da ciascuna fabbrica.
Di particolare interesse per la risoluzione della presente questione sono i
seguenti :
a) lart. 2 della convenzione annessa al decreto legge 11
marzo 1923, n. 560; in cui si dichiara che il Consorzio ha le seguenti finalit
: I assumere la fabbricazione e lo smercio dei fiammiferi al pubblico in
Italia e colonie mediterranee; 2 garantire, mediante prestazione di apposita
cauzione..., il pagamento all'erario nazionale della imposta di fabbricazione
sui fiammiferi nella misura e nei termini prescritti;
b) l'art. 5, comma primo, della convenzione stessa,
secondo il quale « in facolt del consorzio di distribuire come meglio crede
fra le varie fabbriche la produzione del quantitativo occorrente al consumo
nell'interno del Regno e nelle colonie, rimanendo l'amministrazione
finanziaria completamente estranea ai rapporti che passano tra il Consorzio e
le fabbriche consorziate ; clausola peraltro integrata con l'art. 4 delle
norme di esecuzione per il rinnovo delle convenzioni per il periodo 1 giugno
1948 - 31 dicembre 1950 (disposto col decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525),
a norma del quale « la ripartizione tra le fabbriche consorziate della
produzione occorrente pel consumo interno ed eventualmente pel territorio
libero di Trieste e per le colonie stabilito da apposita commissione,
nominata dal consiglio del Consorzio e composta «di un membro effettivo e uno
supplente scenti tra gli appartenenti alla media industria fiammiferaria, uno
effettivo e uno supplente tra gli appartenenti alla grande industria fiammiferaria,
un membro effettivo e uno supplente scelti tra i funzionari del Consorzio;
commissione presieduta da un funzionario della amministrazione di Stato
designato dal Ministro delle finanze, che designa altres un presidente
supplente; le decisioni della detta commissione sono prese a maggioranza e
contro di esse pu ricorrersi al Comitato previsto dall'art. 6 della
conversione 11 marzo 1923, e cio al comitato previsto per la risoluzione delle
eventuali controversie tra il Consorzio e il Ministero delle finanze;
c) l'art. 5, comma secondo della ridetta convenzione del
1923, secondo il quale « il Consorzio libero di stabilire le pattuizioni che
regolano i rapporti finanziari tra il Consorzio stesso e le fabbriche
consorziate nei riguardi del prezzo da attribuirsi ai prodotti somministrati
da queste ultime;
d) l'art. 6 della convenzione, che regola la determinazione
del prezzo di vendita al pubblico, stabilendo che le variazioni di prezzo e la
revisione della misura della imposta di fabbricazione saranno fatte con
decreto del Ministero delle finanze e che il prezzo stabilito dal decreto ministeriale
un prezzo massimo ed in facolt del Consorzio di vendere a meno;
e) l'art. 10, pel quale lo Stato si obbliga a non
consentire la istituzione di nuove fabbriche di fiammiferi o loro surrogati
finch vige la convenzione; alla quale clausola si richiamano le disposizioni
di vari atti successivamente intervenuti al fine di determinare le fabbriche
facenti parte del Consorzio;
f) gli artt. da
g) gli artt. da
h) gli artt. da
aa) il Consorzio responsabile dei quantitativi di
marche-contrassegno per fiammiferi consegnate alle fabbriche consorziate pei
bisogni della lavorazione, e i fabbricanti sono responsabili verso il
Consorzio;
bb) il pagamento dell'imposta sulla fabbricazione
effettuato dal Consorzio in relazione alla quantit dei fiammiferi estratti
mensilmente da ciascuna fabbrica con destinazione al consumo interno;
cc) la commissione tecnico-amministrativa propone una misura
di imposta per ciascun tipo di fiammiferi pari almeno al 50% della tariffa di
vendita al pubblico, depurata dell'aggio ai rivenditori;
dd) si dovranno tenere nelle fabbriche consorziate apposite
contabilit e scritture atte a permettere alla commissione tecnico-amministrativa
la rilevazione degli elementi di costo dei vari tipi di fiammiferi.
Ritenuto che dal complesso delle disposizioni
su riferite risulta come nelle leggi relative al Consorzio industrie fiammiferi
e nelle convenzioni col medesimo la fabbricazione dei fiammiferi siasi disciplinata
sotto l'aspetto industriale e sotto l'aspetto fiscale, organizzando, sotto il
primo aspetto, un monopolio di produzione e di smercio a favore di un certo
numero di ditte e societ, di cui leggesi l'ultimo elenco nelle norme annesse
al decreto legislativo del 17 aprile 1948, n. 525, e congegnando, sotto il
secondo aspetto, le modalit pi idonee al fine di assicurare all'erario la
percezione della imposta di fabbricazione; che la legge regionale in esame
viene a inserirsi nel sistema vigente per quanto concerne;
a) la determinazione del quantitativo complessivo dei
fiammiferi da fabbricarsi sul territorio dell'isola (precisamente nel massimo
del 75% del consumo della Regione, calcolato in base al volume delle vendite
effettuate nella Regione nell'anno precedente a quello a cui si riferisce la
ripartizione);
b) l'attribuzione all'Assessore regionale per
l'industria e il commercio del compito di ripartire e assegnare le quote di
fabbricazione, sentiti i rappresentanti delle imprese interessate;
Ritenuto che il trasferimento di tali
determinazioni dalla commissione nominata dal consiglio di amministrazione del
Consorzio (art. 4 norme del 1948) all'organo regionale non tocca
necessariamente il sistema di controlli tecnici e amministrativi predisposti
nei confronti del Consorzio, e tanto meno i congegni mediante i quali si attua
il controllo dello Stato ai fini dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;
talch a torto s'invoca dalla parte ricorrente una inscindibilit di tutte le
norme relative al Consorzio per derivarne una invasione, che non sussiste,
della legge regionale nella sfera dell'imposta di fabbricazione riservata allo
Stato dall'art. 36 dello Statuto siciliano: non sussiste, ad avviso dell'Alta
Corte, ci che disse con immaginosa espressione l'avvocato difensore dello
Stato, che l'industria dei fiammiferi sia « una industria cinta da reticolati
per scopi fiscali ; o, meglio, non uno spalto necessario di codesto
fortilizio la clausola delle convenzioni tra Stato e Consorzio per la quale il
compito di distribuire e assegnare alle fabbriche i quantitativi di produzione
spetta al Consorzio a suo libito (art. 5 della convenzione 11 marzo 1923) o,
sia pure, col voto di maggioranza della commissione composta al modo che si
riferito (art. 4 delle norme 17 aprile 1948).
La legge impugnata si muove nell'ambito
del potere normativo riconosciuto in modo esclusivo alla Regione di legiferare
in materia di industria e di commercio (art. 14 lettera d) dello Statuto) e le relazioni che accompagnano la legge
chiariscono che il richiamo alle determinazioni degli organi regionali di
codesti limitati aspetti dall'industria dei fiammiferi suggerito dalla
convenienza di assicurare alle fabbriche ed alle maestranze siciliane un lavoro
meglio proporzionato al volume di consumo nell'isola del prodotto di cui
trattasi, correggendo la eccessiva concentrazione della produzione sul continente
e al tempo stesso assicurando in loco la produzione di un genere di prima
necessit .
Ritenuto che, al pari del primo mezzo,
infondati sono gli altri mezzi del ricorso; che il secondo mezzo, col quale si
denuncia la violazione dell'art. 120 della Costituzione della Repubblica,
appare fondato sull'equivoco di riguardare la determinazione del 75% del
consumo della Regione quale un ostacolo alla libera circolazione delle cose tra
le regioni. Ma codesto dato non che una cifra di rilievo statistico, volta a
stabilire il criterio di determinazione della produzione di fiammiferi da
fabbricarsi nell'isola; esso non vincola menomanente la distribuzione dei fiammiferi
per la rivendita alla produzione locale, n quindi vincola la circolazione dei
fiammiferi di produzione siciliana nel resto del territorio dello Stato, come
la circolazione in Sicilia dei fiammiferi fabbricati altrove.
Ritenuto, per quanto attiene al terzo
mezzo, che non a parlare di esorbitanza delle norme in questione dai limiti
di efficacia territoriale della legislazione regionale, poich trattasi di
regolamento di un'industria che si svolge in Sicilia e poich non sono le
conseguenze di fatto che possa assumere lo sviluppo di una data industria che costituiscono
un limite di carattere giuridico al potere normativo spettante alla Regione
rispetto alla industria stessa.
Ritenuto, circa il quarto mezzo, che a
torto s'invoca la limitazione che lart. 14 dello Statuto siciliano pone alla
legislazione esclusiva della Regione in materia di industria e commercio con l'inciso
« salva la disciplina dei rapporti privati . Questa Alta Corte ebbe gi a
chiarire come la limitazione attenga alla disciplina contenuta nelle leggi di
diritto privato dei rapporti a cui d origine il fenomeno economico,
industriale o commerciale che sia. Nella specie, la legge regionale non fa che
regolare questo fenomeno nell'isola per ci che riguarda il quantitativo della
produzione.
Indubbiamente se la produzione dei
fiammiferi nelle fabbriche siciliane verr ad essere per avventura aumentata
rispetto a quella fin qui determinata dal Consorzio, altre fabbriche del
continente subiranno una corrispondente diminuzione. E ci potr dar luogo
eventualmente all'applicazione delle regole di diritto relative alla incidenza
di una legge nuova sui rapporti contrattuali privati in corso di svolgimento,
regole sulle quali la legge regionale non ha inciso n ha evidentemente inteso
incidere. Nell'applicazione di codeste regole potr cadere in considerazione
la circostanza, del resto non dedotta dinanzi all'Alta Corte, che la
convenzione tra lo Stato e il Consorzio, prorogata con decreto legislativo del
17 aprile 1948, n. 525 fino al 3l dicembre 1950 e quindi venuta a scadenza in
quella data, stata ulteriormente prorogata dal 1 gennaio 1951 al 31 dicembre
1956 mediante decreto del Ministro delle finanze (in data 31 luglio 1950,
registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 1950, registro finanze numero 17,
foglio n. 267), e quindi la questione della efficacia di un tale decreto, se
esso abbia nella specie, valore normativo e non semplicemente di approvazione
d'un contratto.
P.Q.M.
L'Alta Corte respinge il ricorso proposto
dal Commissario dello Stato contro la legge regionale 7 novembre 1951
riguardante la ripartizione delle quote di fabbricazione dei fiammiferi.